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mercoledì, 28 dicembre, 2011, 01:36 PM - QUESTIONI LEGALI
Il Ministero della Giustizia ha emanato una nuova circolare datata 20 dicembre 2011, con la quale fornisce alcune doverose interpretazioni sulle recenti disposizioni introdotte dal DM 145/2011.
Si rimanda alla lettura del documento (allegato) per alcuni aspetti particolarmente dibattuti negli ultimi mesi, specie in tema di:
1) - Tirocinio assistito per i mediatori;
2) - Attività di vigilanza sull’operato degli organismi accreditati;
3) - Criteri di assegnazione degli affari di mediazione;
4) – Chiusura del procedimento
Allegato:
Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011
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mercoledì, 28 dicembre, 2011, 01:32 PM - QUESTIONI LEGALI
Il Governo, con la recente emanazione di un Decreto Legge approvato dal consiglio dei Ministri, ha voluto dare ancora un chiaro segnale circa quali e quante siano le speranze che ripone nell’istituto della Mediazione.
Il provvedimento del Governo riguarda in particolare due aspetti:
1) - La specifica richiesta, rivolta ai capi degli uffici giudiziari, affinché contribuiscano a dare maggior impulso alla mediazione delegata, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato, provvedendo inoltre a comunicare gli esiti al Consiglio Superiore della Magistratura.
Si tratta del chiaro intento del legislatore di incrementare anche la “terza via” dei modi di accesso alla mediazione – oltre alla fattispecie obbligatoria e volontaria – contribuendo ad un sicuro innalzamento del numero delle mediazioni qualora dovesse pervenire il notevole contributo derivante dalle mediazioni demandate dai giudici.
2) – La decisione di infliggere la sanzione – pari al valore del contributo unificato – alla parte contumace che non si presenti al tentativo di conciliazione in occasione della prima udienza di comparizione del successivo processo, senza quindi attendere la sentenza finale che conclude il contenzioso.
Anche in questo caso appare evidente come il legislatore tenda a disincentivare sempre più coloro che, per negligenza, per disinformazione o - come molto più spesso rilevato - con intenti dilatori, non si presentano in mediazione, magari puntando su un impianto sanzionatorio finora piuttosto blando.
Con questi ulteriori provvedimenti, diviene ancora più importante l’impegno degli Organismi per rendere sempre più un servizio di qualità ai cittadini, alle imprese e a tutti coloro i quali si rivolgeranno - a vario titolo e con aspettative differenti – alla mediazione.
Occorrerà dimostrare di essere all’altezza della situazione ed impegnarsi sempre più a diffondere la cultura della mediazione, affinché si possa godere appieno delle enormi potenzialità di questo conveniente e rapido strumento di risoluzione alternativa delle controversie
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Concordato per estinzione delle obbligazioni di consumatori e imprenditori. Poteri agli Organismi di Mediazione.
lunedì, 19 dicembre, 2011, 09:58 AM - QUESTIONI LEGALI
Mettere insieme una risposta alla crisi da indebitamento delle famiglie e delle piccole imprese con la necessità di ridurre il contenzioso. Dando magari spazio e occasione di impegno ai professionisti. Il decreto legge, presentato dal ministro della Giustizia Paola Severino, approvato venerdì dal Consiglio dei ministri istituisce un inedito meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto, sia esso imprenditore o consumatore, non più in grado di fare fronte ai propri debiti. L'obiettivo dell'esdebitazione è ottenuto attraverso la regolazione di un'intesa tra debitore e creditori, favorito dall'attività di organismi di composizione della crisi e controllato dal tribunale ordinario che procede poi all'omologazione.Ruolo di primo piano nella procedura è quello dell'organismo di composizione della crisi che raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai creditori e trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per l'accordo.
A potere svolgere le funzioni di organismi di composizione della crisi sono, oltre a quelli costituiti dagli enti pubblici, gli enti di mediazione istituiti dalle camere di commercio, dagli avvocati, dai dottori commercialisti e dai notai. Gli organismi, che dovranno essere inseriti in un registro, andranno remunerati attraverso indennità determinate dal ministero della Giustizia.
di Giovanni Negri - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/K805O
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sabato, 12 novembre, 2011, 09:30 AM - QUESTIONI LEGALI
Il CNF ha provveduto a riformulare un modello di regolamento di procedura per gli organismi di mediazione forense modificato in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 145 del 6 luglio e dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 rispettivamente alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale (d.m. 180/2010) e al d.lgs. n. 28 del 2010.
Il testo è stato approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 28 ottobre u.s. su proposta della Commissione per lo studio e la riforma della conciliazione e della mediazione.
Tra le novità principali:
1) Nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio, si è ritenuto di limitare la prestazione del servizio di mediazione offerto dagli organismi forensi alle sole parti che intendano giovarsi del ministero di un difensore;
2) Si è subordinata la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e, comunque, ad una valutazione discrezionale del mediatore che potrà procedervi soltanto ove si ritenga in possesso degli elementi necessari;
3) Una diversa opzione è stata prevista nel caso di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica. In tali categorie di controversie, attesa la maggior difficoltà di individuare una soluzione fondata sulla soddisfazione degli interessi delle parti, e l’esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante al procedimento si è ritenuto opportuno consentire la formulazione della proposta anche in presenza della domanda di una sola parte e di mancata adesione al procedimento;
4) Non si è ritenuto di inserire la possibilità che la proposta venga formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto il procedimento (d.m. n. 180/2010, art. 7, comma 2, l. b), in quanto l’opera di quest’ultimo sfuggirebbe alla definizione di “amichevole compositore” per avvicinarsi pericolosamente a quella del terzo incaricato del giudizio;
5) Si è previsto un meccanismo di designazione del mediatore basato sulla cd. rotazione qualificata. Il meccanismo di rotazione viene, cioè, contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto. In relazione a quest’ultimo si è previsto che il mediatore, all’atto di assunzione dell’incarico con l’ODM e dell’iscrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, possa dichiarare le materie per le quali non intenderà prestare l’opera di mediazione. Come accennato, in conformità a quanto prescritto dal d.m. n. 145/2011 si è ulteriormente specificato il meccanismo di designazione del mediatore in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione;
6)E’ stabilito che le parti vengano avvertite delle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.lgs. n. 28/2010 come modificato con l. 148/2011.
Circolare 28-C-2011 del CNF e nuovo regolamento
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sabato, 8 ottobre, 2011, 09:24 AM - QUESTIONI LEGALI
Il Parlamento dell’Unione Europea il 13 settembre 2011 ha adottato una risoluzione in tema di attuazione della direttiva sulla mediazione nei paesi membri, sull’impatto della stessa sulla mediazione, e in tema di adozione da parte dei tribunali. L’Italia aveva recepito la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 mediante il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di mediazione civile e commerciale.
Il Parlamento, dopo ben 11 "considerando", osserva i differenti aspetti del recente strumento della mediazione e il suo approccio nei diversi sistemi giudiziari dei paesi membri.
Tra i vari "considerando" esprime favore alla circostanza che taluni Stati abbiano introdotto requisiti ulteriori al sistema della mediazione, andando oltre quanto prescritto dalla direttiva, introducendo incentivi di carattere finanziario nonché requisiti vincolanti (paragrafo 4) e che i risultati già raggiunti appaiono notevoli (paragrafo 9).
Riconosce che la disposizione di cui all’articolo 5 della direttiva permette agli Stati di obbligare il ricorso alla mediazione ovvero di veicolarlo mediante incentivi ovvero sanzioni, senza tuttavia ostacolare i cittadini a ricorrere alla giustizia ordinaria.
Al paragrafo 6 illustra le varie metodologie intraprese dagli Stati per incentivare il ricorso alla mediazione, mentre al 7 prende atto che taluni ordinamenti hanno reso obbligatoria la mediazione prima di adire la giustizia ordinaria, citando al paragrafo 8 il sistema italiano, nel contempo osservando chee dovrebbe essere reclamizzata quale sistema alternativo (paragrafo 10) anziché come strumento per ridurre il contenzioso nei tribunali.
Viene infine auspicata l’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore per favorire un livello di professionalità elevata, attraverso un sistema di accreditamento dei mediatori che possa essere condiviso in tutti gli Stati membri dell’Unione.
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