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		<title>BLOG LegALset*</title>
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		<description><![CDATA[LegALset]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Luigi Andreozzi</copyright>
		<managingEditor>Luigi Andreozzi</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
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			<title>Processo Tributario: comunicazioni via PEC dal 15 Maggio</title>
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<!-- AddThis Button END --> <br /> <br /><center> <img src="images/pec.jpg" width="368" height="238" border="0" alt="" /> </center>  <br />Gli uffici delle Commissioni tributarie potranno inviare alle parti tramite posta elettronica certificata comunicazioni e notificazioni.<br /><br />E&#039; quanto prevede il D.M. 26 aprile 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102) con il quale il Ministero dell&#039;economia ha stabilito le regole tecniche che permettono l&#039;utilizzo della PEC nell&#039;ambito del processo tributario.<br /><br />L&#039;indirizzo di PEC utilizzato dall&#039;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per le comunicazioni è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.<br /><br />La comunicazione per via telematica da parte dell&#039;Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, avviene mediante la trasmissione all&#039;indirizzo di posta elettronica certificata di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico.<br /><br />Il provvedimento contiene in allegato:<br /><br />•schema del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata;<br />•formato del documento informatico in esso allegato.<br />Le nuove norme entreranno in vigore dal prossimo 15 maggio.<br /><br />]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:32:28 GMT</pubDate>
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			<title>Mediazione e Corte Costituzionale: fissata udienza al 23 Ottobre 2012</title>
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<!-- AddThis Button END --> <br /> <center><img src="images/cortecostituzionale.jpg" width="484" height="272" border="0" alt="" /> </center>  <br />E&#039; stata fissata al 23 ottobre 2012 l&#039;udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all&#039;obbligatorietà della mediazione (articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28).<br /><br />Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo in seguito all&#039;ordinanza 12 aprile 2011 con la quale il TAR del Lazio aveva rimesso la questione alla Consulta.<br /><br />Il relatore della causa sarà l&#039;ex giudice di Cassazione, Dott. Alessandro Criscuolo.<br /><br /> ]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:26:14 GMT</pubDate>
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			<title>Mediazione obbligatoria per condominio e RCA</title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry120322-220354</link>
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<!-- AddThis Button END --> <br /><br />Dal  20 marzo 2012 anche le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.<br />Già a partire dal marzo 2011 è entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.<br />E&#039; ora la volta delle controversie relative a condominio e RCA, la cui vigenza era stata posticipata di dodici mesi, per consentire una graduale applicazione dell&#039;obbligatorietà del tentativo di mediazione.<br />E&#039; verosimile attendersi un notevole aumento delle domande, basta che si pensi che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, i soli giudizi pendenti al 2010 dinnanzi al giudice di pace riguardavano per circa un terzo le controversie in materia di RCA.<br />Le controversie vertenti sulla responsabilità per sinistri stradali saranno idonee a trovare spazi di soluzione in mediazione a condizione che le compagnie assicurative aderiscano alla procedura e questa possa, quindi, svolgersi in modo effettiva ed efficace. Sarà importante e consigliabile la presenza al tavolo di mediazione dei liquidatori, a conoscenza della procedura stragiudiziale e delle precedenti trattative ed eventuali questioni sorte e non risolte.<br />Quanto alle controversie vertenti in materia di condominio, sono prevedibili alcune criticità che renderanno certamente più difficoltoso il compito del mediatore e degli organismi. Si pensi, ad esempio, all&#039;individuazione dell&#039;ambito di applicazione della disciplina.<br />La gestione stessa delle procedure sarà resa più complessa dalla presenza di molte persone al tavolo di mediazione e da un alto, spesso altissimo, tasso di conflittualità che tale tipo di controversie vede connaturato.<br />]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:03:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.legalset.it/BLOG/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120322-220354</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mediazione: circolare interpretativa del decreto 145/2011</title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry111228-133612</link>
			<description><![CDATA[ <!-- AddThis Button BEGIN -->
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<!-- AddThis Button END --> <br /><br />Il Ministero della Giustizia ha emanato una nuova circolare datata 20 dicembre 2011, con la quale fornisce alcune doverose interpretazioni sulle recenti disposizioni introdotte dal DM 145/2011.<br /> <br />Si rimanda alla lettura del documento (allegato) per alcuni aspetti particolarmente dibattuti negli ultimi mesi, specie in tema di:<br /><br />1) - Tirocinio assistito per i mediatori;<br /><br />2) - Attività di vigilanza sull’operato degli organismi accreditati;<br /><br />3) - Criteri di assegnazione degli affari di mediazione;<br /><br />4) – Chiusura del procedimento <br /><br />Allegato: <br /><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SDC718215" target="_blank" >Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011</a> ]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:36:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.legalset.it/BLOG/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111228-133612</comments>
		</item>
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			<title>Spinta del Governo sulla Mediazione delegata</title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry111228-133226</link>
			<description><![CDATA[ <!-- AddThis Button BEGIN -->
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<!-- AddThis Button END --> <br /><br />Il Governo, con la recente emanazione di un Decreto Legge approvato dal consiglio dei Ministri, ha voluto dare ancora un chiaro segnale circa quali e quante siano le speranze che ripone nell’istituto della Mediazione.<br />Il provvedimento del Governo riguarda in particolare due aspetti:<br /><br />1) - La specifica richiesta, rivolta ai capi degli uffici giudiziari, affinché contribuiscano a dare maggior impulso alla mediazione delegata, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato, provvedendo inoltre a comunicare gli esiti al Consiglio Superiore della Magistratura.<br /><br />Si tratta del chiaro intento del legislatore di incrementare anche la “terza via” dei modi di accesso alla mediazione – oltre alla fattispecie obbligatoria e volontaria – contribuendo ad un sicuro innalzamento del numero delle mediazioni qualora dovesse pervenire il notevole contributo derivante dalle mediazioni demandate dai giudici.<br /><br />2) – La decisione di infliggere la sanzione – pari al valore del contributo unificato – alla parte contumace che non si presenti al tentativo di conciliazione in occasione della prima udienza di comparizione del successivo processo, senza quindi attendere la sentenza finale che conclude il contenzioso.<br /><br />Anche in questo caso appare evidente come il legislatore tenda a disincentivare sempre più coloro che, per negligenza, per disinformazione o - come molto più spesso rilevato - con intenti dilatori, non si presentano in mediazione, magari puntando su un impianto sanzionatorio finora piuttosto blando.<br /><br />Con questi ulteriori provvedimenti, diviene ancora più importante l’impegno degli Organismi per rendere sempre più un servizio di qualità ai cittadini, alle imprese e a tutti coloro i quali si rivolgeranno - a vario titolo e con aspettative differenti – alla mediazione.<br /><br />Occorrerà dimostrare di essere all’altezza della situazione ed impegnarsi sempre più a diffondere la cultura della mediazione, affinché si possa godere appieno delle enormi potenzialità di questo conveniente e rapido strumento di risoluzione alternativa delle controversie]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:32:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.legalset.it/BLOG/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111228-133226</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Concordato per estinzione delle obbligazioni di consumatori e imprenditori. Poteri agli Organismi di Mediazione.</title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry111219-095804</link>
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<!-- AddThis Button END --> <br /><br />Mettere insieme una risposta alla crisi da indebitamento delle famiglie e delle piccole imprese con la necessità di ridurre il contenzioso. Dando magari spazio e occasione di impegno ai professionisti. Il decreto legge, presentato dal ministro della Giustizia Paola Severino, approvato venerdì dal Consiglio dei ministri istituisce un inedito meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto, sia esso imprenditore o consumatore, non più in grado di fare fronte ai propri debiti. L&#039;obiettivo dell&#039;esdebitazione è ottenuto attraverso la regolazione di un&#039;intesa tra debitore e creditori, favorito dall&#039;attività di organismi di composizione della crisi e controllato dal tribunale ordinario che procede poi all&#039;omologazione.Ruolo di primo piano nella procedura è quello dell&#039;organismo di composizione della crisi che raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai creditori e trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per l&#039;accordo.<br />A potere svolgere le funzioni di organismi di composizione della crisi sono, oltre a quelli costituiti dagli enti pubblici, gli enti di mediazione istituiti dalle camere di commercio, dagli avvocati, dai dottori commercialisti e dai notai. Gli organismi, che dovranno essere inseriti in un registro, andranno remunerati attraverso indennità determinate dal ministero della Giustizia.<br /><br />di Giovanni Negri - Il Sole 24 Ore - leggi su <a href="http://24o.it/K805O" target="_blank" >http://24o.it/K805O</a><br />]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:58:04 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title> Modifica al regolamento di procedura per gli organismi di mediazione forense</title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry111112-093024</link>
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<!-- AddThis Button END --> <br /><br /><br /> <center><img src="images/mediazionenol_345_d0.jpg" width="345" height="200" border="0" alt="" /> </center>  <br /><br />Il CNF ha provveduto a riformulare un modello di regolamento di procedura per gli organismi di mediazione forense modificato in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 145 del 6 luglio e dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 rispettivamente alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale (d.m. 180/2010) e al d.lgs. n. 28 del 2010.<br />Il testo è stato approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 28 ottobre u.s. su proposta della Commissione per lo studio e la riforma della conciliazione e della mediazione. <br /><br />Tra le novità principali:<br />1) Nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio, si è ritenuto di limitare la prestazione del servizio di mediazione offerto dagli organismi forensi alle sole parti che intendano giovarsi del ministero di un difensore;<br />2) Si è subordinata la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e, comunque, ad una valutazione discrezionale del mediatore che potrà procedervi soltanto ove si ritenga in possesso degli elementi necessari;<br />3) Una diversa opzione è stata prevista nel caso di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica. In tali categorie di controversie, attesa la maggior difficoltà di individuare una soluzione fondata sulla soddisfazione degli interessi delle parti, e l’esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante al procedimento si è ritenuto opportuno consentire la formulazione della proposta anche in presenza della domanda di una sola parte e di mancata adesione al procedimento;<br />4) Non si è ritenuto di inserire la possibilità che la proposta venga formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto il procedimento (d.m. n. 180/2010, art. 7, comma 2, l. b), in quanto l’opera di quest’ultimo sfuggirebbe alla definizione di “amichevole compositore” per avvicinarsi pericolosamente a quella del terzo incaricato del giudizio;<br />5) Si è previsto un meccanismo di designazione del mediatore basato sulla cd. rotazione qualificata. Il meccanismo di rotazione viene, cioè, contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto. In relazione a quest’ultimo si è previsto che il mediatore, all’atto di assunzione dell’incarico con l’ODM e dell’iscrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, possa dichiarare le materie per le quali non intenderà prestare l’opera di mediazione. Come accennato, in conformità a quanto prescritto dal d.m. n. 145/2011 si è ulteriormente specificato il meccanismo di designazione del mediatore in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione;<br />6)E’ stabilito che le parti vengano avvertite delle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.lgs. n. 28/2010 come modificato con l. 148/2011.<br /><br /> <a href="http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7073.html" target="_blank" >Circolare 28-C-2011 del CNF e nuovo regolamento</a> ]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:30:24 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Mediazione civile: la risoluzione del Parlamento UE</title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry111008-092442</link>
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<!-- AddThis Button END -->   <br /><br /><br /><center><img src="images/Parl_UE.jpg" width="106" height="80" border="0" alt="" /> </center>  <br /><br />Il Parlamento dell’Unione Europea il 13 settembre 2011 ha adottato una risoluzione in tema di attuazione della direttiva sulla mediazione nei paesi membri, sull’impatto della stessa sulla mediazione, e in tema di adozione da parte dei tribunali. L’Italia aveva recepito la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 mediante il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di mediazione civile e commerciale.<br /><br />Il Parlamento, dopo ben 11 &quot;considerando&quot;, osserva i differenti aspetti del recente strumento della mediazione e il suo approccio nei diversi sistemi giudiziari dei paesi membri.<br /><br />Tra i vari &quot;considerando&quot; esprime favore alla circostanza che taluni Stati abbiano introdotto requisiti ulteriori al sistema della mediazione, andando oltre quanto prescritto dalla direttiva, introducendo incentivi di carattere finanziario nonché requisiti vincolanti (paragrafo 4) e che i risultati già raggiunti appaiono notevoli (paragrafo 9).<br /><br />Riconosce che la disposizione di cui all’articolo 5 della direttiva permette agli Stati di obbligare il ricorso alla mediazione ovvero di veicolarlo mediante incentivi ovvero sanzioni, senza tuttavia ostacolare i cittadini a ricorrere alla giustizia ordinaria.<br /><br />Al paragrafo 6 illustra le varie metodologie intraprese dagli Stati per incentivare il ricorso alla mediazione, mentre al 7 prende atto che taluni ordinamenti hanno reso obbligatoria la mediazione prima di adire la giustizia ordinaria, citando al paragrafo 8 il sistema italiano, nel contempo osservando chee dovrebbe essere reclamizzata quale sistema alternativo (paragrafo 10) anziché come strumento per ridurre il contenzioso nei tribunali.<br /><br />Viene infine auspicata l’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore per favorire un livello di professionalità elevata, attraverso un sistema di accreditamento dei mediatori che possa essere condiviso in tutti gli Stati membri dell’Unione.<br /><br />]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:24:42 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Avvocati-mediatori: nuove regole deontologiche </title>
			<link>http://www.legalset.it/BLOG/index.php?entry=entry111008-085755</link>
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<!-- AddThis Button END --> <br /><br />Previsione di una adeguata competenza dell’avvocato che assuma l’incarico di mediatore e regole per evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle due diverse attività di difesa e di mediazione. <br />Il Cnf ha diramato due circolari agli Ordini forensi per dare indicazioni utili a “governare” l’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari, nell’ottica di maggiori garanzie per i cittadini utenti. <br />La prima circolare (n. C-24-2011) dà conto della integrazione del codice deontologico forense, decisa già il 15 luglio scorsa e sottoposta al parere degli stessi Ordini forensi, con l’introduzione di un nuovo articolo (il 55 bis) dedicato alla mediazione. I nuovi canoni introducono innanzitutto un dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l’accordo di mediazione. <br />I nuovi canoni, ancora, stabiliscono una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l’avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione. Sempre con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa divieto all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: “La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore”, si legge sempre nella relazione. Altre modifiche riguardano l’articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà. Regolamenti di procedura. <br />Con la circolare C-26-2011, il Cnf richiama l’attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Tutte novità, rileva il Cnf, che impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell’Ordine, regolamenti approvato sulla falsariga di quello tipo predisposto dal Cnf.<br />Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti. <br /><br /><br />]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:57:55 GMT</pubDate>
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			<title>Processo civile: la semplificazione dei riti</title>
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			<description><![CDATA[ <!-- AddThis Button BEGIN -->
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<!-- AddThis Button END -->  <br /><br /><center><img src="images/Palma_CDM_300_d0.jpg" width="300" height="220" border="0" alt="" /> </center>  <br />La semplificazione dei procedimenti civili, attesa un po’ da tutti, ma in primis dal cittadino, è in dirittura di arrivo. Ieri, infatti, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo messo a punto dal guardasigilli. La sostanza è che il processo civile si riduce e si snellisce, dai 33 riti speciali ai 3 procedimenti cardine del processo civile:  il rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione.<br /><br />  <center><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?contentId=NOL665983" target="_blank" >Schede illustrative (Slides)</a>  </center>  ]]></description>
			<category>QUESTIONI LEGALI</category>
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			<author>Luigi Andreozzi</author>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:00:00 GMT</pubDate>
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