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Avv. ANDREOZZI LUIGI

 

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Ubi societas ibi ius      

 

MEDIAZIONE CIVILE

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (Gazzetta Ufficiale n.53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009) ha introdotto un nuovo istituto, la mediazione civile e commerciale, come strumento per giungere alla conciliazione.

La mediazione è il procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo «amichevole» con l’aiuto di un professionista terzo e indipendente.

La conciliazione è l’esito positivo (ossia l’accordo tra le parti) della mediazione. Tutta l’attività di confronto e discussione è invece detta «mediazione». Secondo la nuova definizione di legge del d.lgs. 28/2010, è «l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».

Dal 21 marzo 2011 la mediazione deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

Il c.d. Decreto Milleproroghe ha sancito il rinvio dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria solo per le controversie aventi ad oggetto i sinistri stradali e le liti condominiali.
Dal 21 marzo 2011, quindi, prima di iniziare un procedimento giudiziario, qualunque sia il valore della controversia, nei casi di dispute sulle succitate materie già obbligatorie, sarà necessario produrre domanda di mediazione presso un ente di mediazione accreditato dal Ministero della     Giustizia.

Con il cambiamento normativo, avrà un ruolo sempre più importante il Mediatore Civile, una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione e di facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.

Per poter svolgere questa funzione, è richiesta una formazione specifica, a integrazione della propria preparazione professionale.

All’uopo l’Avvocato Luigi Andreozzi ha conseguito nell’anno 2010 presso ADR Network (storico organismo per la risoluzione alternativa delle controversie) il titolo di Mediatore Professionista in materia civile e commerciale ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, ciò al fine di offrire alla propria clientela un ulteriore servizio con competenza e professionalità.

Prima dell’entrate in vigore del D. lgs. 28/2010 l’Avv. Luigi Andreozzi ha partecipato in qualità di assistente di parte a varie procedure “conciliative” presso il Co.Re.Com. Regionale per questioni di utenza telefonica.

Successivamente all’entrata in vigore del suddetto D. Lgs. ha assistito i propri clienti in procedimenti di mediazione presso gli organismi di conciliazioni accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Attualmente si è reso disponibile in qualità di Mediatore presso i seguenti Organismi di Mediazione:

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA

 

ADR NETWORK

 

 

Sintesi delle caratteristiche della Mediazione:

  • RISPARMIO DI TEMPI (solo 4 mesi per la soluzione della propria controversia, anche la più ostica);
  • RISPARMIO DI COSTI (che oltretutto sono fissi e predeterminabili, in base a tariffari chiari ed accreditati dal Ministero della Giustizia);
  • SOLUZIONI CONDIVISE DALLE PARTI (che si riappropriano della possibilità di trovare loro stessi una soluzione vantaggiosa e satisfattoria per la loro controversia);
  • VANTAGGI FISCALI (previsto un credito di imposta fino a 500 euro se la mediazione riesce);
  • EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE DI AVVENUTA CONCILIAZIONE (previa verifica di regolarità anche formale da parte del presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'ente di mediazione);
  • GRATUITA' ASSOLUTA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE PER I NON ABBIENTI (stesso regime previsto per il gratuito patrocinio);
  • COMPETENZA E PROFESSIONALITA' DEL MEDIATORE (che è un esperto nelle tecniche di problem solving ed, oltretutto è un esperto della materia oggetto del contendere);
  • POSSIBILITA' DI FARSI ASSISTERE DA AVVOCATI (scelta sempre consigliata data l'incidenza di tale procedimento sui propri diritti, soprattutto nel caso si debba successivamente adire l'Autorità Giudiziaria);
  • SEMPLICITA', INFORMALITA', RISERVATEZZA ASSOLUTA.

L’istituto della Mediazione così come prospettato dal D. Lgs. 28/2010 e dal successivo D.M. 180/2010 di attuazione presenta alcune criticità come evidenziato dal C.N.F. pur rimanendo, in se per sé, sicuramente un valido Istituto per la risoluzione alternativa delle controversie da sperimentare e perfezionare con la pratica.

 

Consulta anche il sito LEX24.Il Sole 24 Ore

 

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