l.andreozzi@legalset.it
Mob. 338-3884938

Sovraindebitamento – Come uscire da questo tunnel?

Articolo sul Sovraindebitamento - Legalset.it

Sovraindebitamento – Come uscire da questo tunnel?

Come Liberarsi dai Troppi Debiti?

Cos’è il sovraindebitamento

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Detto in poche parole, si tratta dello stato di indebitamento cronico, di perdurante insolvenza e impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento come il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio, possono essere utili per risolvere l’indebitamento cronico di individui, famiglie e professionisti.

Grazie alla legge sul sovraindebitamento le persone fisiche e le famiglie possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” che consente di trovare un accordo con i creditori dinanzi al giudice. L’accordo in questione può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio delle singole posizioni debitorie con società finanziarie, banche, Fisco, Equitalia e qualsiasi altro tipo di creditore. Il vantaggioc’è tanto per il debitorein quanto riesce a trovare una volta per tutte una sorta di compromesso e ridurre il proprio debito complessivo tentando di accontentare tutti i creditori, quanto per questi ultimi che, di fronte alla possibilità di scegliere tra procedure esecutive poco utili (vista la mancanza di beni e l’eccesso di crediti da soddisfare) e un accordo che consente di realizzare almeno parte del credito, optano certamente per la seconda strada.

Cosa dice la legge

Disposizioni in materia di usura, estorsione e crisi da sovraindebitamento

Legge 27.01.2012 n° 3 , G.U. 30.01.2012

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

Lo prevede la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
  • b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
  • c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Il provvedimento contiene inoltre alcune tutele per le imprese contro l’usura e flessibilità nell’accesso ai finanziamenti antiracket.

Chi può ricorrere  alla composizione della crisi da sovraindebitamento ?

Possono ricorrervi tutti coloro che non sono assoggettabili alla procedura fallimentare, in specie:

  • Consumatori, esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  • Soggetti che non svolgono attività di impresa: professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali.
  • Imprenditori commerciali “sotto soglia” (cioè non aventi i requisiti richiesti dalla legge per il fallimento).
  • Enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc.
  • Imprenditori agricoli.

Come esdebitarsi

Il debitore deve presentare un’istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Ente o Professionista abilitato (denominato Organismo di Composizione della Crisi) oppure rivolgersi direttamente ad un Organismo di Composizione della Crisi accreditato presso il Ministero della Giustizia con sede nel circondario del tribunale competente, che cura un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Se il Giudice accoglie il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, il consumatore è esdebitato, ossia, cioè è liberato definitivamente da tutti debiti residui che non riesce a pagare. Il decreto di esdebitazione viene emesso qualora il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge e in particolare che il debitore:

  • a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
  • b) abbia fornito tutte le informazioni e la documentazione utile alla procedura;
  • c) si sia adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • d) non abbia usufruito del beneficio dell’esdebitazione negli 8 anni precedenti alla richiesta;
  • e) non sia stato condannato in via definitiva – con sentenza passata in giudicato – per la violazione delle regole e dei principi che presidiano la disciplina dell’accordo o del piano del consumatore;
  • f) abbia svolto – nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione – un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato;
  • g) abbia cercato e non abbia rifiutato senza giustificato motivo – nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione – proposte di lavoro;

Il debitore deve inoltre aver soddisfatto – almeno in parte – i creditori con i quali aveva contratto dei debiti in un momento precedente al decreto con il quale è stato dichiarata aperta la procedura di liquidazione dei beni.

La Legge individua poi alcuni casi in cui l’esdebitazione deve ritenersi esclusa, cioè quando:

  • a) è stato il debitore a concorrere alla situazione di sovraindebitamento, poiché esso è stato determinato da un ricorso colposo al credito, giacché soproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali dello stesso;
  • b) il debitore – nei cinque anni precedenti alla procedura di liquidazione o nel corso della stessa – ha posto in essere atti in frode dei creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio o simulazioni di titoli di prelazione, con lo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri.
    Debiti per i quali si ha diritto all’esdebitazione

L’esdebitazione a seguito di una procedura di composizione può essere ottenuta per qualsiasi debito tranne che per:

  • Debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari.
  • Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale.
  • Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti oggetto della procedura di estinzione.

Le procedure di composizione della crisi sono tre: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio.

Accordo con i creditori

Il debitore può proporre, attraverso il gestore della crisi, al creditore o ai creditori un accordo di ristrutturazione del debito. La proposta di accordo deve indicare l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, l’elenco dei beni, gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazione dei redditi, l’elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti), l’attestazione di fattibilità del piano rilasciata da un professionista (avvocato o commercialista). Se svolge attività di impresa, il debitore deve indicare anche le scritture contabili autentiche degli ultimi tre anni. La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”. Se la proposta è completa di tutti i requisiti e ammissibile, il giudice fissa un’apposita udienza, alla quale, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall’Organismo del contenuto della proposta, l’accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi la dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche. L’accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il consenso di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti. Nel caso in cui i creditori non comunichino espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all’udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.

Piano del consumatore

La seconda alternativa è detta “piano del consumatore”: a differenza di quanto accade nell’accordo con i creditori, non è richiesto il consenso del creditore. Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice, il quale, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, decurtando la residua parte della passività. È in ogni caso ammessa la contestazione dei creditori sulla convenienza del piano. Il piano del consumatore può rappresentare la scelta più vantaggiosa anche se l’accoglimento della proposta è rimesso interamente alla discrezionalità del giudice. Per tale motivo vi è l’obbligo specifico di redazione, a cura dell’Organismo di composizione, di una relazione particolareggiata, da allegare al piano e contenente, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, quanto segue:

  •  L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  •  L’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempimento da parte del consumatore;
  •  Il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
  •  L’indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità dello stesso, ma anche valutare la meritevolezza del consumatore e l’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso. Il debitore presenta una lista di beni da vendere con il cui ricavato verranno estinti i debiti secondo un piano di rientro. I requisiti per accedere al piano del consumatore sono i seguenti:

  •  Situazione di sovraindebitamento.
  •  Il debitore deve rientrare nelle categorie escluse dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia consumatori, artigiani, professionisti, ecc.).
  •  Il debitore non deve non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti.
  •  Il debitore non deve aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore.
  •  Possesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Liquidazione del patrimonio

Quando non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, vi è l’alternativa della liquidazione del patrimonio cioè della vendita di tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure). Con la liquidazione si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all’accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori. Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore. Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi.

Scarica la guida Pdf su Come Liberarsi dai Troppi Debiti, è gratis!